Siete all’estero e non riuscite ad assolvere all’obbligo dell’aggiornamento professionale? Si può chiedere l’esonero!
aprile 17, 2014 by anto
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Dal primo gennaio 2014 è scattato l’obbligo di aggiornamento professionale da parte degli architetti, in attuazione dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n.137. Ne avevamo già scritto in dettaglio qualche mese fa qui.
L’obbligo è di 90 crediti formativi professionali (CFP) da conseguire in tre anni, con un minimo di 20 ore all’anno di cui almeno 4 su temi della deontologia professionale.
Ma se si è impossibilitati ad eseguire la formazione cosa succede? Se si è in maternità, all’estero o se si ha una grave malattia, si può richiedere un esonero.
Leggendo attentamente le linee guida al punto 7 lettere a,b e c si dice:
“Esoneri
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
[...] L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.
Al fine del riconoscimento dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre certificato medico.
Ogni Ordine professionale si sta organizzando pubblicando sui propri siti modulistica e scadenze. In ogni caso la vostra richiesta sarà valutata dal Consiglio dell’Ordine che si esprimerà in merito.